Art. 1.
(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

      1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
      2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato»;

          b) il quinto periodo è soppresso.

 

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